Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3913 del 1 febbraio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 c.p.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontą di persistere nella querela. Ne deriva che č immune da censure la decisione con cui il giudice di appello abbia escluso la sussistenza della detta remissione in ragione del comportamento equivoco della parte lesa, da cui non emerga in maniera univoca che non voglia pił la punizione di colui che si sia reso responsabile di ingiurie, lesioni od altro. (Nella specie, la persona offesa aveva semplicemente dichiarato «abbiamo fatto pace, ma non ci salutiamo pił»).

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