Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14826 del 26 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose puņ essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha pił la volontą attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: “rinuncia di ogni azione giudiziaria” usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontą di remissione della querela).

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