Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1786 del 16 gennaio 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione della pena il giudice, nel valutare la gravità del danno cagionato dal reato, deve fare riferimento non soltanto a quello derivato, con relazione di diretta immediatezza, dalla lesione del bene protetto, ma anche alle conseguenze dannose indirette di tale lesione, senza però prendere in considerazione pregiudizi che si collocano in una dimensione remota rispetto all'atto lesivo. (Fattispecie relativa alla colposa causazione della morte di un arrestato da parte d'agenti di polizia, nella quale la Corte ha escluso possa assumere rilievo, ai fini di commisurazione della pena, il discredito gettato dagli stessi sulle forze dell'ordine).

(massima n. 2)

La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi, che peraltro non richiede la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. (Fattispecie in tema di omicidio colposo relativo alla causazione da parte di agenti di polizia della morte di un arrestato per l'imprudente gestione delle procedure di immobilizzazione dello stesso. Nell'occasione la Corte ha precisato che la disciplina della cooperazione nel delitto colposo ha funzione estensiva dell'incriminazione, coinvolgendo anche condotte meramente agevolatrici e di modesta significatività, le quali, per assumere rilevanza penale, devono necessariamente coniugarsi con comportamenti in grado di integrare la tipica violazione della regola cautelare interessata).

(massima n. 3)

Nella commisurazione della pena per il reato d'omicidio, non può assumere rilievo, per giustificare la scelta di una sanzione prossima ai limiti massimi edittali, la giovane età della vittima, in quanto il pregiudizio del bene vita non è in alcun modo graduabile in relazione all'età della persona offesa (fattispecie in tema d'omicidio colposo).

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