Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11131 del 15 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di alienazione di un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., il successore a titolo particolare che invochi l'acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale può, in virtù del principio dell'accessione di cui al secondo comma dell'art. 1146 c.c., unire al proprio possesso quello del suo dante causa, giacché in materia di servitù — trattandosi di un diritto di natura reale — occorre fare riferimento al dato obiettivo del rapporto tra i fondi, non assumendo rilievo le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario; d'altra parte, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù continua (come appunto quella in oggetto), è sufficiente l'esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.

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