Cassazione penale Sez. I sentenza n. 941 del 3 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Tanto la violenza quanto la resistenza sono costituite dall'impiego della forza, fisica o morale, diversificandosi solo per lo scopo che anima i soggetti. Pertanto, poiché in caso di persona in fuga non è configurabile alcuna delle due ipotesi sopra menzionate, qualora contro di essa il pubblico ufficiale faccia uso delle armi non ricorre la scriminante di cui all'art. 53 del codice penale. L'esimente putativa dell'uso legittimo delle armi può ravvisarsi quando l'agente abbia ritenuto per errore di trovarsi in una situazione di fatto tale che ove fosse stata realmente esistente egli sarebbe stato nella necessità di fare uso delle armi. Tale esimente non può ravvisarsi, invece, quando l'errore sia caduto sull'efficacia della norma perché in tal caso l'errore si risolve nell'ignoranza della legge penale che non scusa. (Nella specie un poliziotto aveva sparato colpi d'arma da fuoco contro una persona in fuga ritenendo che la norma lo autorizzasse a fare uso dell'arma anche in una tale situazione di fatto). L'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi presuppone l'esistenza di tutti gli elementi e di tutte le condizioni della scriminante reale (che esclude l'antigiuridicità) o putativa (che esclude il dolo) e consiste nell'oltrepassare per errore i limiti imposti dalla necessità, concretandosi nell'eccesso nell'uso dei mezzi.

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