Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2148 del 1 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché per l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 53 c.p. occorrono due condizioni strettamente interdipendenti tra loro, vale a dire l'uso legittimo dell'arma e la necessità di vincere una resistenza attiva, nonché un rapporto di proporzione, di modo che, qualora altri mezzi siano possibili per respingere la violenza o vincere la resistenza, il pubblico ufficiale non è autorizzato ad usare le armi, salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza dell'ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale integra una resistenza meramente passiva, inidonea a giustificare l'uso dell'arma da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. di un brigadiere dei carabinieri il quale, dopo avere intimato l'alta un veicolo sopraggiungente, vedendo che il conducente non si arrestava e proseguiva la marcia, ha esploso un colpo di pistola in direzione del mezzo, direttamente colpendo a morte il guidatore).

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