Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23599 del 19 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito degli episodi di «nonnismo», non ricorre la scriminante del consenso dell'avente diritto neanche quando il soggetto passivo abbia accettato di sottoporsi a prove di iniziazione (nella specie, quella denominata dello «sbrago»), in quanto la manifestazione di volontà non può in nessun caso ritenersi libera da condizionamenti, in considerazione della forzata convivenza e del clima di intimidazione creato dai militari più anziani nei confronti dei più giovani.

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