Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11476 del 12 novembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imputato, nel caso in cui intenda far valere nel giudizio una causa di giustificazione in suo favore, non ha gią l'onere di fornire la prova rigorosa di quanto da lui affermato al riguardo, bensģ di indicare tutti quegli elementi su cui il giudice potrą indirizzare le indagini e gli accertamenti circa la sussistenza della scriminante. Tuttavia in caso di inadempimento dell'onere di allegazione da parte dell'imputato di elementi di indagine il giudice, qualora le risultanze processuali glielo impongano, e proprio sotto l'aspetto probatorio, ha l'obbligo di rilevare la sussistenza dell'esimente, da accertarsi con o senza l'ausilio dell'imputato, il quale resta sempre libero di privilegiare una linea difensiva al posto di un'altra.

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