Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1920 del 16 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d'urgenza inaudita altera parte, l'onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d'ufficio a tutela della parte non presente (art. 697 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime.

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