Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11830 del 16 maggio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile, in relazione al divieto di introdurre nuove eccezioni nel giudizio di appello, di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., il motivo di impugnazione con cui l'intimato di sfratto per morosità deduca il proprio difetto della qualità di conduttore a seguito di cessione d'azienda e contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile, senza che tale profilo attinente alla legittimazione passiva sostanziale fosse stato in precedenza contestato in primo grado, trattandosi di eccezione che presuppone l'accertamento in sede di gravame di un fatto impeditivo del tutto nuovo, in violazione del sistema delle preclusioni.

(massima n. 2)

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art. 560 cod. proc. civ.

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