Cassazione civile Sez. III sentenza n. 289 del 17 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La natura complessa dell'atto di intimazione di licenza per finita locazione — di carattere negoziale, in quanto diretta, sotto forma di manifestazione di volontà unilaterale e ricettizia, ad impedire la tacita riconduzione del contratto; e di carattere processuale, in quanto esplicante una vocato in ius del conduttore per la convalida di essa — e l'esigenza processuale della contestualità della intimazione e della citazione per la convalida, comporta che il mandato alle liti conferito dall'istante a margine o in calce all'atto di citazione va riferito non soltanto ad una rappresentanza processuale, ma anche ad una rappresentanza negoziale dell'istante medesimo, avendo la volontà di riavere l'immobile come necessario presupposto quella di impedire la rinnovazione della locazione.

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