Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5688 del 12 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (art. 1 della L. n. 742 del 1969) trova applicazione nei procedimenti di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione quando, a seguito dell'opposizione dell'intimato, si instauri un ordinario giudizio di cognizione, il quale, non rientrando tra le ipotesi di esclusione di detta sospensione previste dall'art. 3 della legge citata, deve ricondursi nell'ambito di operativitą del precedente art. 1. Conseguentemente, soggiacciono alla sospensione in questione i termini per impugnare la sentenza che ha concluso il suindicato giudizio.

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