Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2260 del 24 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del mantenimento del potere di fatto, non occorre da parte del possessore l'esplicazione di continui e concreti atti di fruizione e di possesso sulla cosa, ma è sufficiente che questa, anche in relazione alla sua destinazione, possa continuare a considerarsi rimasta nella sua virtuale disponibilità, salvo che non risulti esteriorizzato, attraverso chiari ed inequivoci segni, l'animus derelinquendi.

(massima n. 2)

Non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso ma solo quella che abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo di detto possesso e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi di tale posizione, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti i quali non compromettano né limitino apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto ma siano con questo compatibili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.