Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2084 del 4 maggio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione del decreto ingiuntivo, una volta effettuata, non deve essere reiterata ai fini dell'esecuzione forzata, essendo necessario solo che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietā: a tal fine č del tutto irrilevante che l'esecutorietā sia concessa per l'intera somma enunciata nel dispositivo o per una somma inferiore, per effetto di eventuali risultanze giā acquisite nel giudizio di opposizione o a causa di fatti sopravvenuti (es.: pagamenti parziali o estinzione parziale del debito per altre causa).

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