Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6100 del 1 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola del regolamento di condominio di un edificio che impone il divieto di destinare i locali di proprietą esclusiva dei singoli condomini a determinate attivitą, ritenute incompatibili con l'interesse comune (nella specie, divieto di destinare gli appartamenti a gabinetto odontotecnico), traducendosi in una limitazione delle facoltą inerenti al diritto di proprietą dei singoli condomini, deve essere approvata all'unanimitą e per avere efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini deve essere trascritta nei registri immobiliari oppure essere menzionata ed accettata espressamente nei singoli atti d'acquisto.

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