Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1560 del 13 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

I divieti e le limitazioni di destinazione delle unitā immobiliari di proprietā esclusiva dei singoli condomini, come i vincoli di una determinata destinazione ed il divieto di mutare la originaria destinazione, posti con il regolamento condominiale predisposto dall'originario proprietario ed accettati con l'atto d'acquisto, devono risultare da una volontā chiaramente ed espressamente manifestata nell'atto o da una volontā desumibile, comunque, in modo non equivoco dall'atto stesso, e non č certamente sufficiente, a tal fine, la semplice indicazione di una determinata attuale destinazione delle unitā immobiliari medesime, trattandosi di una volontā diretta a restringere facoltā normalmente inerenti alla proprietā esclusiva da parte dei singoli condomini. I divieti e le limitazioni di cui sopra possono essere formulati nel regolamento sia mediante la elencazione delle attivitā vietate (in tal caso, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, basterā verificare se la destinazione stessa sia inclusa nell'elenco) sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (in questo secondo caso, naturalmente, al fine suddetto, č necessario accertare la idoneitā in concreto della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare).

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