Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4905 del 26 maggio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condominio, le pattuizioni, contenute nel regolamento predisposto dall'originario proprietario accettato con l'atto d'acquisto, che comportino restrizioni delle facoltą inerenti alla proprietą esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle relative alle parti condominiali dell'edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, con la conseguenza che devono ritenersi invalide quelle pattuizioni che, con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei condomini di usare, godere o disporre dei beni condominiali ed attribuiscano all'originario proprietario il diritto non sindacabile di apportare modifiche alle parti comuni.

(massima n. 2)

La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1138 c.c., secondo cui le norme del regolamento di condominio non possono in nessun caso derogare, tra l'altro, a quanto stabilito nell'art. 1120 dello stesso codice, concernente le innovazioni, si riferisce oltre che al regolamento approvato dall'assemblea dei condomini anche a quello predisposto dall'originario proprietario ed accettato dai condomini all'atto dell'acquisto del bene facente parte del condominio (cosiddetto regolamento contrattuale).

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