Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4927 del 14 novembre 1977

(2 massime)

(massima n. 1)

Il regolamento di condominio, afferendo alla sfera condominiale che č sfera di mera gestione, č paradigmaticamente diretto a disciplinare — anche sotto il profilo del concorso economico da parte dei proprietari di piani o porzioni di piano — la conservazione e l'uso delle parti comuni dell'edificio, nonché l'apprestamento e la fruizione dei servizi comuni, e pertanto le sue disposizioni non possono, per definizione, menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni (art. 1138, ultimo comma, c.c.). Ne consegue che le clausole che, eventualmente inserite nel suo contesto, tendano a limitare tali diritti, sia in ordine alle parti comuni, sia in ordine a quelle di proprietā esclusiva, rivestono natura convenzionale e possono, quindi, trarre validitā ed efficacia solo dalla specifica accettazione degli interessati, espressa in forma adeguata.

(massima n. 2)

L'obbligo genericamente previsto in una scrittura privata di rispettare un regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore (venditore o promittente venditore) non vale a consentire a quest'ultimo di atteggiare a suo arbitrio il relativo testo e, in particolare, di inserirvi un contenuto atipico, limitativo dell'estensione dei poteri e delle facoltā che normalmente caratterizzano nel condominio degli edifici il diritto di proprietā di ciascun condominio.

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