Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9571 del 1 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinano l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo č interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimitā o validitā del pignoramento in quanto possono comportare o meno la liberazione del relativo vincolo. Ne consegue che il terzo pignorato č parte necessaria nei processi di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validitā del pignoramento, e deve essere chiamato in causa dall'opponente ed in mancanza il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

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