Cassazione civile Sez. III sentenza n. 687 del 21 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le opposizioni all'esecuzione che si possono svolgere nell'espropriazione presso terzi sono caratterizzate dall'oggetto, costituito dalla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza del titolo esecutivo o del credito e per impignorabilitą dei beni. Consegue che gli unici soggetti legittimati a proporre l'opposizione sono il debitore esecutato o il creditore e non il terzo che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 543 c.p.c.

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