Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14106 del 1 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, sicché egli è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possano comportare o meno la sua liberazione dal relativo vincolo. Ne deriva che nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato non può in linea di principio ritenersi parte necessaria, perché per assumere tale qualità deve avere interesse all'accertamento della estinzione del suo debito — come nel caso in cui egli abbia soddisfatto il suo creditore prima della notifica del pignoramento e della opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia respinto l'istanza di assegnazione del credito ed il terzo invochi l'inoppugnabilità di detta ordinanza — per non esser costretto a pagare di nuovo al creditore, mentre non può assumere la posizione di parte in relazione alla sua qualità di custode, ancorché interessato alle vicende del processo per adeguarvi il suo comportamento (e cioè pagare al suo creditore a processo estinto, ovvero al creditore indicato nell'ordinanza di assegnazione, se non ne è stata sospesa l'efficacia a seguito dell'opposizione).

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