Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18110 del 5 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale č necessario coi creditori che rivestano la qualitą di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integritą del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale duplice indicazione non fosse stata operata, non potendosi pertanto provvedere sull'eccezione di non integritą del contraddittorio, attesa soprattutto la necessitą di verificare che la lamentata pretermissione si fosse verificata con riferimento a creditori che avevano assunto la qualitą di intervenuti prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione).

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