Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6072 del 30 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento risolutivo dell'opposizione agli atti esecutivi, ancorché adottato in forma di ordinanza invece che con quella della sentenza, come previsto dall'art. 618 comma secondo, c.p.c., qualora sia stato emesso nel contraddittorio delle parti svoltosi nel corso di regolare istruzione davanti al giudice dell'esecuzione ed abbia risolto in maniera definitiva la relativa controversia, dichiarando inammissibile l'opposizione, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

(massima n. 2)

L'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.c. è quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito risultante dal titolo, della esercitabilità dell'azione esecutiva. In essa non rientra quindi l'ipotesi in cui, senza contestare l'esistenza originaria del titolo esecutivo, si faccia valere la sua mancata produzione nel processo, poiché in siffatta ipotesi, non richiedendosi tale produzione ai fini della verifica delle condizioni dell'azione esecutiva, si introduce una contestazione non dell'azione esecutiva ma del modo attraverso il quale essa è condotta, che configura opposizione agli atti esecutivi, da promuoversi nel termine di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

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