Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1337 del 7 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto ove questo risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data e perciò nullo come tale ed inesistente come titolo esecutivo.

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