Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11449 del 23 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entitā superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, tale domanda č ammissibile, salvo poi eventualmente a stabilire da parte del giudice dell'esecuzione che, essendo il maggior credito dedotto in compensazione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo non possa essere sospeso.

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