Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3309 del 30 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché determini indegnitą a succedere, il fatto della soppressione o dell'alterazione del testamento, ovvero del suo celamento (peraltro non
ravvisabile nella violazione dell'obbligo ex art. 620 c.c. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore), deve incidere, non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioč su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontą del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni.

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