Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15826 del 28 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la distribuzione del ricavato, che segna la chiusura del procedimento esecutivo, precludendo l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., non dev'essere intesa in senso letterale come ripartizione effettiva e concreta, ma come ordine di distribuzione e pagamento, il quale, pur essendo previsto dall'art. 598 c.p.c. come adempimento successivo all'approvazione del progetto di distribuzione, può anche essere emesso contemporaneamente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di fornire la prova della posteriorità della vicenda distributiva rispetto alla proposizione dell'opposizione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.