Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11328 del 15 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata, il sistema della vendita all'incanto postula che il prezzo di aggiudicazione sia determinato oggettivamente dalla gara, e quindi che le offerte siano formulate nel corso della stessa: pertanto, nel caso in cui l'offerta formulata in udienza dall'unico partecipante alla gara superi il prezzo base di un importo pari almeno all'aumento minimo prescritto dalle condizioni di vendita, č irrilevante, ai fini della sua efficacia, la circostanza che nell'istanza di partecipazione sia stato erroneamente indicato un prezzo base inferiore; l'offerta precedente, al cui superamento nella misura indicata dalle condizioni di vendita l'art. 581, secondo comma, c.p.c. subordina l'efficacia di ulteriori offerte, č infatti quella formulata da altro offerente nel corso di una gara alla quale abbiano partecipato pių concorrenti; laddove invece sia stata presentata un'unica offerta, il parametro di riferimento ai fini dell'aumento č costituito dal prezzo base fissato nelle condizioni di vendita.

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