Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4407 del 23 luglio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 579 c.p.c. vieta, con una disposizione di stretta interpretazione, la partecipazione all'asta pubblica del solo debitore esecutato; pertanto, la partecipazione alla predetta asta di un soggetto, nella qualità di persona interposta del coniuge del debitore esecutato, non integra violazione del predetto divieto ove manchi la prova che all'accordo interpositorio — se fittizio — abbia partecipato anche il debitore, ovvero — se reale — sia correlato un mandato, di quest'ultimo al coniuge, per l'acquisto del bene, oggetto dell'esecuzione.

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