Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1814 del 20 marzo 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare non è affetta da nullità perché contra legem, la convenzione stipulata prima dell'incanto con la quale le parti stabiliscono che una sola di esse concorra, a spese comuni, all'asta del bene espropriato, con l'impegno di trasferire all'altra parte, in caso di aggiudicazione, la metà di detto bene, in quanto la legge, come non vieta che ad un incanto concorrano congiuntamente due o più soggetti, in vista di un comune interesse all'acquisto, così non vieta che uno od alcuni di costoro diano mandato ad uno dei cointeressati di partecipare all'asta anche in loro nome o nel loro interesse.

(massima n. 2)

Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. dato il tenore di tale norma, che prevede l'obbligazione assunta da un soggetto «di concludere un contratto» e la possibilità di sanzionare nella sentenza costitutiva il diritto non trasferito malgrado l'assunta obbligazione (primo comma), includendo tra i contratti suscettibili di esecuzione in forma specifica quelli aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di altro diritto (secondo comma) deve ritenersi consentito non solo per il preliminare di vendita, bensì pure per il mandato a comprare, poichè anche da questo sorge l'obbligo, in capo al mandatario, di ritrasferire il bene acquistato al mandante.

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