Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2606 del 20 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita all'incanto di beni acquisiti al fallimento, il principio, secondo il quale le offerte, ivi incluse quelle in aumento del sesto, devono essere effettuate personalmente (artt. 579 e 584 c.p.c., applicabili in forza del richiamo dell'art. 105 della legge fallimentare), č rivolto a consentire all'ufficio la possibilitā di identificare il soggetto autore della dichiarazione. L'inosservanza di quel principio, pertanto, non spiega effetti invalidanti, quando la suddetta esigenza risulti ugualmente assicurata (nella specie, trattandosi di offerta consegnata direttamente al curatore, durante uno sciopero dei cancellieri, e poi depositato in cancelleria da un incaricato del curatore medesimo).

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