Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9394 del 11 giugno 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione per espropriazione forzata, la nullità dell'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato emessa senza la previa acquisizione della documentazione ipocatastale o per mancato aggiornamento (nel caso, dal 1991 al 1995) della documentazione medesima non risulta prevista da alcuna norma, e il principio di tassatività e tipicità che la connota non consente al giudice di integrare additivamente la disciplina delle nullità assolute (salvo il caso della deduzione di illegittimità costituzionale, che venga ritenuta non manifestamente infondata); né sanzione di nullità risulta del pari prevista dall'art. 498 c.p.c. (il quale prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso) comportando soltanto che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.

(massima n. 2)

In tema di procedimento di esecuzione, non è configurabile un tertium genus oltre ai rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi, essendo questi ultimi tipici e completi per il sistema processuale della tutela creditoria in executivis. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha rigettato la tesi del ricorrente volta ad accreditare la configurabilità di una opposizione agli atti esecutivi «atipica», ontologicamente diversa da quella ex art. 617 c.p.c. là dove svincolata dai termini di decadenza ivi previsti).

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