Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16375 del 14 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La locazione di un bene sottoposto a pignoramento stipulata senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 c.p.c., non comporta l'invaliditā del contratto ma solo la sua inopponibilitā ai creditori e all'assegnatario, precisandosi che il contratto cosė concluso non pertiene al locatore - proprietario esecutato, ma al locatore - custode, e che le azioni da esso scaturenti devono essere esercitate dal custode. (Nella specie, relativa ad azione - proposta dal locatore, proprietario esecutato, in proprio e non quale custode - per il pagamento dei canoni di una locazione di un bene pignorato stipulata senza la detta autorizzazione, la S.C. ha confermato a sentenza impugnata, con la quale si era ritenuta la parte attrice priva di legittimazione sostanziale e processuale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.