Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6291 del 25 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della instaurazione di una procedura di espropriazione presso terzi da parte del creditore di un soggetto successivamente dichiarato fallito (ed a sua volta riconosciuto, dal giudice dell'esecuzione, legittimo creditore dell'espropriando), il terzo autore del pagamento — effettuato in attuazione del provvedimento di assegnazione emanato, ex art. 553 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione — non assume la veste di litisconsorte necessario nel successivo giudizio instauratosi, a seguito del fallimento del suo originario creditore, per la dichiarazione di inefficacia del pagamento stesso, ex art. 67 l. fall., in conseguenza della sua posizione di extraneus tanto rispetto al conflitto tra il suo originario creditore avente titolo all'adempimento e la massa dei creditori di questi, destinati a conseguire il soddisfacimento delle proprie pretese nell'ambito e nei limiti della distribuzione concorsuale, quanto rispetto al conflitto tra il creditore del fallito destinatario del provvedimento di assegnazione (e del relativo pagamento) e la curatela del fallimento che, di quel pagamento, abbia richiesto la revoca per violazione del principio della par condicio in seno alla procedura concorsuale. (Nella specie, il fallimento di una società aveva chiesto la revoca del pagamento ottenuto, a seguito di assegnazione ex art. 553 c.p.c., da un istituto bancario creditore del fallito per effetto di una procedura di espropriazione presso terzi instaurata nei confronti di altro istituto di credito. La S.C., nel confermare la declaratoria di revoca del pagamento ex art. 67, secondo comma, l. fall., ha ancora evidenziato la irrilevanza, ai fini della necessità del litisconsorzio, della circostanza secondo cui la banca espropriata in qualità di terzo si trovasse nella condizione di depositaria irregolare delle somme versate dal fallito, con conseguente acquisto della proprietà del denaro al momento del versamento ed obbligo di restituzione del solo equivalente pecuniario).

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