Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9950 del 24 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario ed altre indennitą inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere, a norma del quarto comma dell'art. 545 c.p.c.

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