Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1508 del 22 aprile 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

I creditori intervenuti nell'esecuzione che siano muniti di titolo esecutivo hanno facoltą di promuovere i singoli atti di esecuzione, come si desume dalla disposizione contenuta nell'art. 629 c.p.c. secondo cui l'estinzione del processo esecutivo consegue alla rinuncia agli atti non solo da parte del creditore pignorante, ma anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.