Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1126 del 11 aprile 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

L'intervento del creditore ex art. 525 c.p.c., deve essere spiegato non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, e può contenere anche la sola indicazione del credito e la ragione di questo, senza la contemporanea e immediata esibizione del relativo titolo del credito, che è invece indispensabile per la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei mobili pignorati.

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