Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23625 del 20 dicembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolaritą in capo a quest'ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l'attivitą svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare č meramente esecutiva, č preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione.

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