Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8221 del 28 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita (o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.