Cassazione civile Sez. II sentenza n. 563 del 9 febbraio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accordo con il quale tutti i condomini di un edificio stabiliscono, ai fini del calcolo della maggioranza, di considerare l'assemblea da tenersi in una data determinata come riunita in seconda convocazione, premettendo la prima, č valido non incidendo su materia sottratta alla disponibilitā delle parti.

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