Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11256 del 30 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazioni e comunicazioni di atti del processo esecutivo, l'art. 489 c.p.c. — secondo il quale al creditore procedente ed agli intervenuti le notificazioni e le comunicazioni si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto o nel ricorso per intervento, mentre in mancanza possono farsi presso la cancelleria del giudice — non si applica ai soggetti ai quali la legge non impone di dichiarare la residenza o di eleggere il domicilio, con la conseguenza che a questi ultimi le notificazioni e le comunicazioni devono essere eseguite secondo le regole generali stabilite dagli artt. 136 e 137 ss. c.p.c. È, pertanto, legittima la comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell'udienza di audizione delle parti effettuata presso la residenza del debitore medesimo, senza che, d'altra parte, possa ritenersi che la comunicazione stessa debba essere eseguita, in applicazione della regola dettata dall'art. 170 c.p.c., presso il procuratore costituito nel giudizio di opposizione al precetto, sia perché detta norma attiene al processo di cognizione — e quindi ha natura speciale rispetto alle norme generali contenute nei citati artt. 136 ss. c.p.c. — sia perché la nomina di un difensore per il suddetto giudizio di opposizione non è compiuta in un atto del processo esecutivo, che non è ancora iniziato.

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