Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5492 del 26 ottobre 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Il procuratore munito di regolare mandato, che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore, in pendenza di opposizione avverso decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto medesimo, subordinatamente al versamento di una cauzione, può avvalersi, per l'effettuazione di tale versamento, dell'opera di una propria segretaria, trattandosi non di un atto processuale, ma di un'incombenza materiale affidabile dal professionista ad un ausiliario, secondo la previsione dell'art. 2232 c.c.

(massima n. 2)

In ipotesi di cumulo dell'espropriazione mobiliare con quella immobiliare, compete al giudice dell'esecuzione di decidere sulle richieste del debitore rivolte a limitare l'espropriazione ad un solo mezzo, nonché, effettuata tale limitazione, a ridurre il pignoramento rimasto efficace (artt. 483 e 496 c.p.c.), ed il provvedimento che respinga in tutto od in parte dette istanze configura un atto esecutivo, come tale impugnabile con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (sia per vizi formali, sia per questioni inerenti all'opportunità).

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