Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6448 del 23 aprile 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema dì riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., sicché la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento.

(massima n. 2)

Quando è proposta un'opposizione esecutiva spetta al giudice dell'esecuzione, quale giudice preposto alla direzione di tale processo, provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) o del processo esecutivo (art. 618 c.p.c.), con ordinanza impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

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