Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9365 del 14 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il precetto è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura. La procura al difensore da parte del creditore può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev'essere conferita in tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d'opposizione.

(massima n. 2)

La morte del debitore sopravvenuta dopo che allo stesso è stato notificato il precetto comporta che per iniziare il processo esecutivo contro l'erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Ove il creditore inizi l'esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il giudice dell'opposizione esaminare la questione d'ufficio.

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