Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5307 del 29 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'acquirente di un appartamento di un edificio in condominio non può dolersi di non essere stato invitato a partecipare all'assemblea che ha deliberato in merito alle spese condominiali, finché non abbia notificato o almeno comunicato, essendo il relativo onere a suo carico, l'avvenuto passaggio di proprietà.

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