Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14737 del 26 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il C.T.U. che abbia ottenuto la pronuncia del decreto di liquidazione dell'onorario può agire in sede monitoria, poiché il decreto ingiuntivo, diversamente dal primo provvedimento, consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.