Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11677 del 25 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 1105 comma terzo c.c., applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato il risultato dell'esame del punto da parte dell'assemblea, della discussione conseguente e dello sviluppo di questa. Pertanto, deve ritenersi compresa nell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione dei lavori di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, la decisione di accertare previamente la indispensabilitą o meno dell'esecuzione dei lavori, l'idoneitą di quelli preventivati, nonché la congruitą dei relativi costi, incaricando all'uopo un esperto di redigere un parere tecnico su tali questioni.

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