Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2050 del 23 maggio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

L'invito di tutti i condomini alla riunione, presupposto indispensabile per la valida costituzione dell'assemblea del condominio di edifici (art. 1136, sesto comma, c.c.), non è soggetto a particolari formalità e, pertanto, è sufficiente che ciascuno dei partecipanti abbia avuto, in qualsiasi modo, notizia della convocazione. Allorché tutti i condomini di un edificio abbiano avuto tempestiva comunicazione della convocazione dell'assemblea e degli argomenti all'ordine del giorno, non ha rilevanza, al fine della validità delle delibere adottate, l'esattezza o meno dell'indicazione dell'assemblea, nell'avviso di convocazione, come ordinaria o straordinaria; tale distinzione, infatti, non ha altra giustificazione che quella di stabilire l'annualità ed obbligatorietà della prima, per la retta amministrazione del condominio, e l'eventualità e non periodicità della seconda, ma non attribuisce all'una od all'altra alcuna particolare natura o funzione. Da ciò consegue, con riferimento all'assemblea obbligatoria annuale, che nessun effetto invalidante può avere la convocazione di essa come «ordinaria», ancorché in epoca diversa da quella prescritta dal regolamento di condominio per l'assemblea ordinaria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.