Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23880 del 19 settembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilitą, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilitą dell'ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d'indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite, il quale, dunque, nel giudizio volto alla ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilitą che gli spetta in astratto, non ha interesse a dolersi della decorrenza data all'altrui diritto.

(massima n. 2)

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennitą di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 1 marzo 1987, n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento.

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