Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4573 del 19 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La concessione del termine di cui all'art. 439 c.p.c. in relazione all'art. 426 stesso codice è volta solo a consentire alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte dal rito del lavoro e non può quindi essere utilizzato per aggirare il divieto di proporre domande nuove in appello, con la conseguenza che è da escludere che la memoria integrativa di cui al citato art. 426 possa contenere conclusioni di merito diverse e più ampie di quelle esposte con l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.

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